Valvole termostatiche e detrazioni fiscali
Quesito
amministro condominio composto da 9 negozi con varie attività ( pizzeria – bar – parrucchieri – estetista – ufficio postale – pasticceria ecc…), quattro uffici, due box e 7 magazzeni ( tre adibiti a deposito ed altri a deposito/laboratorio).
Si è provveduto ad installare valvole termostatiche con contabilizzazione di calore –
Il fornitore concede dilazione di pagamento in diversi mesi a partire da novembre 2015.
La mia domanda è la seguente:
I proprietari o altri aventi diritto sui vari immobili, per questa spesa, mi chiedono la detrazione fiscale del 50%. Io personalmente ritengo non sia dovuta in quanto trattasi di spese detraibili al 100% dai costi dell’attività di ciascun negozio o ufficio o altro.
La detrazione è prevista solo per ristrutturazione di edifici residenziali e/o parti comuni di detti edifici. Chiedo però una vostra consulenza in merito per avere certezza nella risposta agli interessati.
Nel caso in cui fosse fattibile la detrazione il pagamento verrà effettuato con bonifico apposito – nell’altro caso il pagamento avverrà con semplice bonifico. E’ corretto?
Il fornitore può emettere fatture con Iva al 10% visto che trattasi di negozi – uffici ed altro? In questo contesto non vi sono abitazioni. Ho dubbi al riguardo, io sarei per Iva al 22%. Anche in questo caso chiedo vostra consulenza.
Ringrazio per la vostra disponibilità e porgo cordiali saluti
ESPERTO ANAPIC RISPONDE
L’Agenzia delle Entrate afferma che negli interventi che prevedono soltanto la termoregolazione e la contabilizzazione del calore le spese sono detraibili al 50%, nell’ambito dei benefici previsti per le ristrutturazioni.
Ne consegue, quindi, che tale detrazione spetta solo ed esclusivamente per lavori di ristrutturazione in immobili residenziali.
La previsione di un regime agevolato (IVA al 10%) relativamente all’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto è possibile, anche in questo caso, rispetto ad interventi di manutenzione realizzati su immobili residenziali.
Trattandosi, quelle sottoposte ad analisi, di unità non residenziali non è possibile applicare ad esse alcuna detrazione né regime agevolato IVA.
Per quanto concerne la detraibilità dei costi nell’ambito dell’attività di ciascun negozio/ufficio/altro non entriamo nel merito, trattandosi di valutazioni da effettuarsi relativamente alla singola unità commerciale.
Come semplice integrazione si vuole informare che la detrazione per le ristrutturazioni di immobili residenziali sarà del 50% per tutto il 2015 (bonifici effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare), mentre nel 2016 scenderà al 36%, salvo successive modifiche (con il limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2016).
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione.
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico Bancario o postale,da cui risultino:
1. causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-Bis del Dpr 917/1986)
2. codice fiscale del beneficiario della detrazione
3. codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
La detrazione del 65% (55% fino al 5/6/2013) è invece fruibile indifferentemente da privati e imprese e riguarda specifiche categorie di interventi che hanno effetto sull’efficienza energetica dell’edificio (anche se manutenzione ordinaria).
Ex. Installazione di valvole termostatiche CON previa sostituzione di caldaie con nuove a condensazione e spese connesse all’intervento.
Tags: anche in questo caso, che tale detrazione spetta solo ed esclusivamente per lavori di ristrutturazione in immobili residenziali., con riferimento alla norma (articolo 16-Bis del Dpr 917/1986) 2. codice fiscale del beneficiario della detrazione 3. codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. La detrazion, da cui risultino: 1. causale del versamento, detrazioni fiscali, di unità non residenziali non è possibile applicare ad esse alcuna detrazione né regime agevolato IVA., L’Agenzia delle Entrate afferma che negli interventi che prevedono soltanto la termoregolazione e la contabilizzazione del calore le spese sono detraibili al 50%, La previsione di un regime agevolato (IVA al 10%) relativamente all’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto è possibile, nell’ambito dei benefici previsti per le ristrutturazioni. Ne consegue, quelle sottoposte ad analisi, quesito, quindi, r fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico Bancario o postale, rispetto ad interventi di manutenzione realizzati su immobili residenziali. Trattandosi, Valvole termostatiche