Cassazione Civile,Sez. III, 30 Ottobre 2012,n.18660

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Prorogatio, fondamento, Ambito di applicazione
In tema di condominio negli edifici,la prorogatio imperii dell’Amministratore, che trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell’interesse del condominio alla continuità dell’amministrazione,si applica in ogni caso in cui il condominio rimanga privo dell’opera dell’amministratore e, quindi,non solo nelle ipotesi di scadenza di cui all’art.1129, comma 2 c.c o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina. Ne consegue che l’amministratore condominiale, la cui nomina sia stata dichiarata invalida, continua a esercitare legittimamente, fino all’avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, rimanendo l’accertamento di detta prorogatio rimesso al controllo d’ufficio del giudice e non soggetto a eccezione di parte, in quanto sia inerente alla regolare costituzione del rapporto processuale.