Alle spese per la pulizia delle scale i condomini sono tenuti a contribuire non già in base ai valori millesimali di comproprietà, ma in relazione all’uso che ciascuno di essi puo’ fare della parte comune, secondo il criterio fissato dal comma 2 dell’articolo 1123 del c.c., con la conseguenza che l’assemblea può legittimamente ripartire la spesa in questione, in virtù delle attribuzioni riconosciutele dall’art. 1136 del c.c., trattandosi di criteri aventi natura solo regolamentare.