L’amministratore di Condominio uscente che cede l’incarico ad un nuovo Amministratore, ha l’obbligo di restituire ai condomini i documenti concernenti la gestione.
Qualora la restituzione della documentazione non avvenga, il nuovo Amministratore è legittimato ad agire nei confronti del precedente per la restituzione, perché ha la legittimazione attiva processuale conferitagli dall’art. 1130 c.c, senza tuttavia la necessità di alcuna delibera assembleare.
(ricorso d’urgenza ex. art.700 c.p.c) per la consegna di tutta la documentazione dall’Amministratore uscente.