Prima dell’entrata in vigore della Riforma, non era prevista nessuna particolare limitazione per quanto riguarda le deleghe di assemblea, infatti, poteva essere conferita in forma orale per le assemblee di ordinaria amministrazione e solo il Regolamento poteva limitare il potere di delega.
Con la Riforma, il nuovo art. 67 disp. Att.cc. prevede che la delega debba essere conferita in forma scritta,è previsto un limite massimo di deleghe che possono essere affidate ad uno stesso condomino e, se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei partecipanti e del valore proporzionale. Qualora l’unità immobiliare in proprietà indivisa appartenga a più persone ,queste, hanno diritto ad un solo rappresentante nell’assemblea.
Il nuovo art. 67 disp. Att. c.c vieta espressamente di conferire all’Amministratore la delega per partecipare all’Assemblea ordinaria e straordinaria.