Controversie Condominiali

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Per controversie in materia condominiale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 si intendono quelle derivanti dalla violazione o dalla errata applicazione delle disposizioni del libro III,titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni per l’attuazione del codice. La domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione nel quale il condominio è situato. Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza (di cui art. 1136 , secondo comma c.c). Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone su istanza del Condominio idonea proroga della prima comparizione. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 , tenendo conto della necessità dell’amministratore di munirsi di delega assembleare.