In caso di attività che incidono in modo sostanziale e negativo sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente possono diffidare l’esecutore o chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche tramite azione giudiziaria. L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tale attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’art. 1136 c.c.