Salve vi scrivo per sottoporvi due quesiti che hanno generato una accesa controversia nell’ultima assemblea tra alcuni condomini e alle quali il nostro amministratore non ha saputo ne rispondere ne ha cercato di farlo.
Il nostro condominio è stato creato da un vecchia cascina ed è composto da 2 palazzine e 2 cortili per un totale di 15 appartamenti.
Nella palazzina più grande fatta a ringhiera vi sono proprietari che vivevano li ancora prima della ristrutturazione e la creazione del condominio.
Il primo riguarda alcuni proprietari che abitano al piano terra di questa palazzina e hanno davanti alle loro case delle grandi fioriere rettangolari che costeggiano tutta l’area pedonale . (Premetto che queste fioriere sono presenti da più di 40 anni mentre il condominio con le sue norme è attivo da 9.)
La controversia è nata da un problema di uso improprio degli spazi comuni da parte di alcuni affittuari e i proprietari che affittano giustificano il tutto dicendo: ” che se i loro affittuari devono togliere la moto i proprietari presenti da più di 40 anni devono togliere le fioriere.
Nel nostro regolamento è vietato parcheggiare moto e macchine negli spazi condominiale se non per il solo carico e scarico. Ho citato in assemblea l’art 70 ma la risposta è stata la stessa.
Il secondo quesito riguarda dei cancelletti messi sul ballatoio esterno del secondo piano sempre della stessa palazzina e secondo alcuni di noi violano le norme di sicurezza in caso di emergenza
Cosa possiamo fare per risolverli ? Vi sono art. che regolamentano le nostre controversie ?
Vi ringrazio anticipatamente e in attesa di una vostra cortese risposta vi porgo cordiali saluti
ESPERTO ANAPIC RISPONDE:
Non vi è alcuna attinenza tra fioriere e moto. Le prime sono una presenza storica delle vecchie corti ed hanno diritto di restare dove si trovano da svariati anni, mentre le moto, se il regolamento condominiale lo vieta, non possono stazionare nel cortile comune. Un caso a parte sono le bici perché l’art. 51 del Regolamento edilizio (deliberazione n. 81/99) al comma 4 recita che «in tutti i cortili esistenti, o di nuova edificazione, dev’essere consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile». Allo scopo di evitare diatribe, ed il problema è comune a tanti condomini, si potrebbe proporre di mettere all’ordine del giorno della prossima assemblea la conferma o l’eliminazione di tale divieto.
I cancelletti vanno rimossi se sono posati su un’area comune e ostacolano il passaggio verso le scale di altri condomini. Se, invece, delimitano la sola proprietà di un condomino – parte esterna del ballatoio – possono restare, a mio parere.
Distinti saluti