Con l’entrata in vigore della Riforma, 18 Giugno 2013, è necessario che il compenso dell’Amministratore, a rinnovo dell’incarico venga integrato come stabilito dalla nuova normativa. Il nuovo art. 1129, n.8 del Codice civile stabilisce che l’Amministratore possa indicare dettagliatamente tutte le attività extra gestione ordinaria. Il compenso per l’Amministratore non analiticamente dettagliato, approvato dalla delibera condominiale precedente la legge di Riforma del Condominio in vigore dal 18 Giugno, non è annullabile.