L’art. 90 del t.u. della sicurezza (d.lgs.81/2008) impone all’amministratore di condominio di verificare l’idoneità tecnica dell’impresa affidataria e di richiedere il documento di regolarità contributiva (Durc) prima dell’inizio dei lavori. Tale documento deve essere trasmesso all’amministrazione competente unitamente al nome dell’impresa. In mancanza il permesso di costruire e la denuncia di inizio di attività sono sospesi. Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs 626/1994, modificato con l’art. 3 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, l’amministratore deve promuovere la cooperazione tra le imprese; a norma dell’art. 26 l’appaltatore deve redigere un unico documento di valutazione dei rischi, che deve essere allegato al contratto di appalto.