Nel caso di condomini morosi, secondo il nuovo art. 1129 c.c introdotto dalla legge di riforma del condominio, l’amministratore condominiale, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso,è obbligato ad attivarsi per il recupero forzoso delle somme dovute al condominio, con i relativi costi a esclusivo carico dei debitori, senza che sia a ciò necessaria un’apposita deliberazione assembleare, trattandosi di un potere che rientra nel novero delle sue attribuzioni.