Le obbligazioni interne riguardano l’obbligo dei condomini, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità immobiliare sita in condominio e quindi di corrispondere al condominio la propria quota di spese necessarie alla gestione dei servizi e beni comuni. In tali casi, il creditore è il condominio, in persona del suo amministratore e debitori sono i condomini in base alla propria quota millesimale. Le obbligazioni esterne riguardano i rapporti esterni fra il condominio e i terzi fornitori( vi rientrano anche le obbligazioni da fatto illecito o di natura fiscali , previdenziale etc.)
Obbligazioni condominiali sono rette da principio di solidarietà o da quello di parziarietà.
Le obbligazioni interne sono sicuramente parziarie, poiché ciascun condomino è tenuto a concorrere nelle spese comuni nei limiti della propria quota millesimale di comproprietà. Dubbi per quanto concerne le obbligazioni esterne. La nuova legge 220/20132 ha modificato i primi due commi dell’art. 63 disp. Att. c.c , ha quindi obbligato i creditori del condominio ad agire in via esecutiva in primo luogo contro i condomini morosi e in seconda battuta verso i condomini in regola con i pagamenti. E’ quindi in dubbio se il Legislatore abbia voluto consacrare il principio della parziarietà delle obbligazioni esterne condominiali o se al contrario abbia voluto reintrodurre il principio della parziarietà.