Comunicazione agli stabili con generatori di calore di età superiore ai 15 anni

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Se il generatore di calore installato presso il Vs. stabile è si età superiore ai 15 anni e pertanto andrà applicato il DGR n. 8/8355 del 5/11/2008 che prevede il “ rilascio da parte del terzo responsabile dell’impianto, ….., di una relazione asseverata di un tecnico abilitato in cui si dimostri che l’efficienza globale medio stagionale dell’impianto termico è superiore al valore limite di [65 + 3 log Pn].

Per i generatori di età superiore a 15 anni non sarà sufficiente il rispetto dei parametri relativi al rendimento di combustione, ma andrà preso in considerazione il rendimento globale medio stagionale, che è il compendio di:

  • rendimento di produzione
  • rendimento di distribuzione
  • rendimento di regolazione
  • rendimento di emissione.Il rendimento quindi non potrà essere inferiore a quanto specificato dalla normativa regionale.Nel Vs. caso (65+3log Pn)           potenza nominale impianto           KW 186

    RENDIMENTO MEDIO STAGIONALE        µ 71,81%

     

    Va precisato che il rendimento globale medio stagionale dovrà essere calcolato da un professionista abilitato tramite l’espletamento di una diagnosi energetica del sistema edificio-impianto.

A seguito di tale pratica verranno indicati gli interventi da effettuare per rientrare nel parametro sopra indicato.

Il  cambio caldaia potrebbe non essere il solo intervento necessario.

Ci saranno quindi due possibilità:

  1. se l’impianto rientra nel parametro sopra menzionato, si dovrà comunicare al Comune di Milano l’esito tramite raccomandata;
  2. al contrario, se il dato rilevato sarà inferiore al rendimento di cui sopra, si dovranno adottare tutti i correttivi (es. la sostituzione del generatore, installazione valvole termostatiche, ecc.) necessari per rientrare nella normativa.

 

Da quanto sopra si evince l’estrema urgenza di effettuare una diagnosi energetica per rilevare il rendimento medio stagionale e determinare gli eventuali interventi riqualificativi.

 

L’azienda  in qualità di terzo responsabile dell’impianto,provvederà in caso di nessun riscontro da parte dell’Amministratore entro e non oltre 10 giorni lavorativi   , a far espletare la diagnosi energetica dell’edificio da un professionista abilitato.