Il D.Lgs 31 del 2 Febbraio 2001 -SALUBRITA’ DELLE ACQUE

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Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27

Il D.Lgs 31 del 2 Febbraio 2001

Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite, e in particolare non devono contenere microrganismi e parassiti, nè altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana.

Il Decreto inoltre regolarizza le modalità e i criteri di esecuzione dei controlli periodici sull’acqua e nel caso di incidenti dovuti a incuria considera responsabili – civili e penali – il proprietario e l’amministratore dell’immobile.

Il D.Lgs 2/2/2002 n. 27, che apporta modiche alla disciplina sulle acque destinate al consumo umano, D.Lgs 31/2001, specifica che il gestore della rete idrica pubblica è responsabile della qualità dell’acqua erogata fino al punto di consegna, inteso come il punto in cui si verifica l’allaccio del condominio. Da quel punto in poi l’impianto è di proprietà del condominio e anche la responsabilità della qualità dell’acqua erogata ai condomini è dell’amministratore del condominio.