Tabelle millesimali, modifica:
Le tabelle millesimali esprimono il valore proporzionale dei singoli piani o porzioni di piano spettanti in proprietà esclusiva ai singoli condomini.
Attualmente, la modifica della tabella millesimale,è possibile con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, quando:
l’entità dei millesimi è conseguenza di un errore;
a seguito di una sopraelevazione, incremento di superfici, aumento o diminuzione del numero delle unità immobiliari viene ad essere alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino.
Secondo la modifica introdotta dalla riforma, il costo della variazione della tabella deve essere sostenuto da chi ne è stato la causa.
È importante precisare che, nella prassi, non esiste un solo tipo di tabelle millesimali e, più precisamente quelle relative ai valori delle singole proprietà, ma anche quelle relative alla manutenzione e gestione dei servizi comuni destinati ad essere usufruiti in maniera diversa dai vari condomini (es. utilizzo dell’ascensore).
La Riforma ha stabilito che ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Ovviamente, quest’ultimo deve dare senza indugio notizia all’assemblea dei condomini e, qualora non adempia quest’obbligo, può essere revocato ed è tenuto a risarcire gli eventuali danni.