RIFORMA
Art. 67 disp. att. secondo comma
Come anticipato precedentemente il Legislatore ha riformulato in modo più esplicito e determinato alcune norme.
Il secondo comma dell’art. 67 disp. att. c.c. ha precisato che, i comproprietari di una medesima unità immobiliare devono procedere a delegare un solo soggetto a partecipare all’assemblea condominiale, con decisione a maggioranza, come previsto nell’ambito della comunione ordinaria dall’art. 1106 c.c.
Adesso, la nuova normativa impone un obbligo ai comunisti di delegare un rappresentante per l’assemblea.