Locazioni- vizi della cosa locata art. 1578 c.c.

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Locazioni- vizi della cosa locata art. 1578 c.c.

Se al momento della consegna la cosa locata   è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzato l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto  o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti  o facilmente riconoscibili. Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivanti da vizi  della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna (1494).

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