Locazioni- vizi della cosa locata art. 1578 c.c.
Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzato l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili. Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivanti da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna (1494).