Terrazza a livello-lavori di riparazione
I tetti, i lastrici solari ed anche le terrazze rientrano fra i beni comuni come stabilito dall’art.1117 c.c. con la funzione di copertura all’edificio e di protezione per gli agenti atmosferici per i piani o le porzioni di piano sottostanti.
Una recente sentenza della Cassazione n. 18164 del 25 agosto 2014 ha stabilito che per la riparazione della terrazza a livello, (dovuta da mancanza di manutenzione o difetti ricollegabili alle sue caratteristiche originarie) non è a carico solo del proprietario superficiario ma anche di tutti gli altri condomini. Il principio per il quale tutti sono tenuti a contribuire è determinato dall’utilità per i singoli appartamenti sottostanti.
Quindi, per quanto riguarda il regime delle spese di riparazione in genere viene considerata come quella del lastrico solare (art. 1126 c.c.)
Va precisato che nei casi in cui la terrazza sia parzialmente aggettante, (una parte si protende nel vuoto), non è totalmente applicabile l’art. 1126 c.c. In tali casi, il beneficiario risulta essere solo il proprietario esclusivo della terrazza, poiché la parte aggettante al di là del muro perimetrale dell’edificio, del piano di calpestìo è ad uso e beneficio esclusivo del proprietario senza alcun vantaggio o beneficio per i proprietari sottostanti, in tali casi le spese saranno solo ed esclusivamente a carico del proprietario esclusivo