Pannelli fotovoltaici sul tetto e assemblea condominiale

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Pannelli fotovoltaici sul tetto e assemblea condominiale

Esperto ANAPIC :

“Si segnala la recente sentenza del Tribunale di Milano n. 17707/14 in base alla quale è stata data applicazione al nuovo articolo 1122-bis c.c..

La suddetta sentenza ha stabilito che l’assemblea di condominio non può negare al condomino la possibilità di installare sul tetto dell’edificio pannelli fotovoltaici per la produzione di energia ad uso personale. In base alla nuova norma, infatti, l’assemblea può limitarsi a prescrivere adeguate modalità alternative di esecuzione dell’intervento o imporre le opportune cautele a salvaguardia della stabilità, sicurezza o del decoro architettonico sempreché l’intervento comporti una modifica delle parti comuni.

In pratica, la sentenza ha accolto il ricorso del condomino basato sia su vizi formali della delibera che su un eccesso di potere dell’assemblea.

Il Giudice adito ha ritenuto che il verbale non riportava l’indicazione dei nominativi dei condomini votanti impedendo la verifica della sussistenza di una votazione e del suo esito.

A tal proposito, infatti, si ricorda che secondo giurisprudenza consolidata, ai fini della validità delle delibere assembleari, devono essere individuati e riprodotti nel relativo verbale i nomi dei condomini favorevoli e di quelli dissenzienti -ed ora anche degli astenuti- nonché i valori delle rispettive quote millesimali, dato che il potere di impugnare è riservato proprio ai dissenzienti ed agli astenuti oltre che, ovviamente, agli assenti.

L’altro vizio emerso consiste nel fatto che l’assemblea avrebbe esercitato una facoltà contrastante con il nuovo testo dell’articolo 1122-bis c.c. che è volto a facilitare l’uso delle parti comuni dell’edificio per l’installazione di impianti fotovoltaici da parte del singolo. 

Secondo questo articolo, infatti, solo nel caso in cui “si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi”. L’assemblea, in questo caso, con la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 5, c.c. (quorum richiesti per le innovazioni – la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio), dovrà stabilire “adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio” subordinando, eventualmente, l’esecuzione dei lavori alla prestazione da parte dell’interessato di idonea garanzia per i danni eventuali.

Nel caso trattato avanti al Tribunale, risultava che il condomino aveva preventivamente informato l’amministratore allegando anche un progetto.

Appare evidente, quindi, che l’assemblea non poteva negare al condomino richiedente la possibilità di eseguire i lavori di installazione dei pannelli.” 

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