Animali domestici negli edifici che cosa cambia con la Riforma
La nuova formulazione dell’art. 1138, ultimo comma, c.c. stabilisce che le parti comuni non sono più oggetto di divieto da parte degli animali domestici; i divieti sono illegittimi in quanto limitano il diritto di coabitazione con l’animale domestico. I regolamenti condominiali (contrattuali o assembleari),possono regolarne l’utilizzo, al fine di garantire una pacifica convivenza tra i condomini, esplicitando regole di comune prudenza, ma non vietarne l’uso.