Cassazione Civile,Sez. III, 30 Ottobre 2012,n.18660

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Cassazione Civile,Sez. III, 30 Ottobre 2012,n.18660

Prorogatio, fondamento, Ambito di applicazione

In tema di condominio negli edifici,la prorogatio imperii dell’Amministratore, che trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell’interesse del condominio alla continuità dell’amministrazione,si applica in ogni caso in cui il condominio rimanga privo dell’opera dell’amministratore e, quindi,non solo nelle ipotesi di scadenza di cui all’art.1129, comma 2 c.c o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina. Ne consegue che l’amministratore condominiale, la cui nomina sia stata dichiarata invalida, continua a esercitare legittimamente, fino all’avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, rimanendo l’accertamento di detta prorogatio rimesso al controllo d’ufficio del giudice e non soggetto a eccezione di parte, in quanto sia inerente alla regolare costituzione del rapporto processuale.