Richiesta della documentazione all’amministratore da parte dei condomini

Post 811 of 1186

Richiesta della documentazione all’amministratore da parte dei condomini-

L’amministratore non può sottrarsi dal fornire la documentazione richiesta dal condomino. Per la richiesta è sufficiente una comunicazione scritta come disposto dall’art. 1129 e 1130 del codice civile. Nel caso di omissione da parte dell’amministratore si potrà richiedere detta documentazione con una azione giudiziaria. E’ tuttavia da sottolineare che in caso di ostruzionismo da parte dell’amministratore, tale condotta, violerebbe il diritto di ciascun condomino al controllo della gestione dell’amministratore, diritto che è riconosciuto a tutti i comproprietari dei beni comuni. Per la revoca dell’amministratore è sufficiente provare che l’amministratore ha agito ostacolando l’informazione a tutti i condomini. ( ex comma 3 dell’art. 1129)