Esperto ANAPIC risponde al quesito- tinteggiatura plafone
Nel condominio dove esercito la mia attività, l’aggetto di circa 1,5 mt della soletta del primo piano fa da riparo e da tetto ai negozi al piano terrai. Tre anni fa ho ristrutturato il negozio/ufficio, ho sostituito la vetrina e ho dato una rinfrescata di bianco al plafone esterno prospicente la mia vetrina. L’amministratore ora vuole intimarmi di imbiancare a mie spese il plafone in tutta la sua lunghezza sostenendo il fatto che vedere il tratto davanti alla mia vetrina ben pulito e bianco sta male rispetto a quello sporco e consunto pitturato ormai 40 anni fa. Vorrei sapere: sono obbligato a pitturare tutto il plafone ?
Esperto ANAPIC risponde:
Al fine di rispondere al quesito posto, innanzitutto è necessario qualificare la natura del plafone de quo.
Nel caso di specie il plafone (ndr: costituito dal prolungamento della soletta che divide i due piani), pur non se non espressamente indicato nell’elenco di cui all’art. 1117 c.c., potrà ritenersi “parte comune” con conseguente applicazione della relativa disciplina, in quanto dalla (succinta) descrizione fornita emergerebbe: a) una consistenza della soletta tale da essere idonea ad identificare e caratterizzare l’aspetto architettonico dell’edificio e, quindi, a costituire parte integrante dei connotati della facciata del condominio; b) un uso esteso ed indistinto anche da parte degli altri condomini.
Tanto premesso, quindi, trattandosi di “parte comune” qualsiasi intervento sia di manutenzione ordinaria e sia di manutenzione straordinaria avrebbe dovuto essere preventivamente sottoposto, per l’approvazione, all’esame dell’assemblea condominiale.
I lavori di tinteggiatura del plafone avrebbero dovuto essere approvati dall’assemblea condominiale e le relative spese, salvo differenti accordi, ripartite in base ai millesimi di proprietà.
L’Amministratore, però, non può imporre al singolo condomino di provvedere alla tinteggiatura di tutto il plafone poiché quest’ultimo è “parte comune” dell’edificio, la cui manutenzione interessa la collettività dei condomini, con conseguente ripartizione delle spese in base ai millesimi di proprietà, così come previsto dall’art. 1123 c.c.; di contro l’Amministratore, previa delibera assembleare favorevole, potrebbe adire l’Autorità Giudiziaria al fine di ottenere una pronuncia che, accertata e dichiarata la mancanza di autorizzazione a procedere ai lavori di tinteggiatura da parte dell’assemblea, condanni al risarcimento dell’eventuale danno subito dal Condominio e/o a provvedere ai lavori di tinteggiatura dell’intero plafone.
Cordiali saluti.
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