CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI SULLA SCORTA DELLA SCIA –
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di 45 giorni.
Tags: CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI SULLA SCORTA DELLA SCIA -ART. 4 DEL DLGS 151/2011