Animali nel condominio- casi
Trib. Genova, sez. II, 24 marzo 2010
Se un condomino è solito lasciare incustoditi i suoi cani nel vano scale o nell’androne del palazzo, risponde sicuramente ai sensi dell’art. 2052 c.c. del danno da morsicatura provocati dai medesimi. Se, i cani appartengono ad altra persona e il condomino li detiene temporaneamente,ad esempio per motivi di cortesia, risponderà del danno ai sensi dell’art. 2043 c.c.
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