Art. 1124 c.c. –manutenzione e sostituzione delle scale e ascensori
Le scale e gli ascensori sono manutenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono.La spesa relativa è ripartita tra di essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi, le soffitte o camere da letto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
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