Supercondominio

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Supercondominio

La riforma di condominio ha risolto  i dubbi  su quale disciplina applicare al supercondominio estendendo a tale istituto le norme dettate per il condominio . art. 1117 bis  c.c.

Cass.  Civ.  , sez.  II ,  14 novembre  2012, n. 19939

Ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell’originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, venendo il medesimo in essere ipso iure et facto, se il titolo o il regolamento condominiale non dispongono altrimenti. Si tratta di una fattispecie legale, in cui la pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, sono ricompresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dell’esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni(quali il viale di accesso, le zone verdi, l’impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato ecc.)in rapporto di accessorietà con i fabbricati, cui si applicano in pieno le norme del condominio, anziché quelle sulla comunione.