Scioglimento del condominio
Quando vi è perimento totale o parziale dell’edificio(art. 1128 c.c.) e quando si possono costituire piccoli condomini separati esistono le due ipotesi di scioglimento del condominio(art. 61 disp. att.c.c.) Nel caso di perimento ciò è possibile con l’assemblea che rappresenta i tre quarti del valore dell’edificio per chiederne la vendita all’asta, mentre in caso di costituzione di piccoli condomini decide l’assemblea con la maggioranza prevista dall’art.1136 c.c.(maggioranza dei partecipanti e la metà del valore dell’edificio).