Convocazione dell’assemblea
Prima della riforma, si riteneva che l’avviso non fosse sottoposto a particolari formalità, a meno di diversa previsione del regolamento di condominio. La riforma, invece, ha prescritto che l’avviso deve essere comunicato “a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano”. Si sottolinea che la forma scritta, permette al condominio di provare più agevolmente la tempestività della convocazione. Nulla esclude che il regolamento possa prevedere delle forme specifiche di comunicazione: in questo caso, queste andranno rispettate, così come la normativa di legge. Il Legislatore della riforma si è, poi, preoccupato di specificare che “in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice civile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.
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