Problemi di impermeabilizzazione dell’edificio
Parlando in via generale, secondo la giurisprudenza, rientrano nella casistica dell’articolo 1669 c.c. i difetti di impermeabilizzazione dell’edificio o mancata impermeabilizzazione delle pareti. Secondo i Giudici, “la presenza di umidità negli appartamenti dei singoli condomini, conseguente a inadeguata coibentazione delle strutture perimetrali dell’edificio, costituisce, laddove ne venga compromessa in modo notevole l’abitabilità e il godimento del bene, grave difetto dell’edificio, come tale suscettibile di ricadere nell’ambito di applicazione della normativa di cui all’art. 1669, cod. civ., che introduce una responsabilità a carico del costruttore (in senso conforme, Cass., sent. n. 6856/1993). Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia, che deve essere avanzata, a pena di decadenza, entro un anno dalla scoperta del danno lamentato ( C. Cass. 3753/99)
E’ da tenere presente, inoltre, che il condominio è tenuto alla custodia e alla manutenzione delle parti e degli impianti comuni dell’edificio e risponde dei danni che da queste parti derivano a terzi in base alle previsioni dell’articolo 2051 c.c.. Per la giurisprudenza è considerato terzo anche il singolo condomino. Il condomino, quindi, può agire direttamente nei confronti del condominio per il risarcimento dei danni sofferti dalla sua proprietà qualora il fenomeno sia originato da difettosa coibentazione delle parti comuni dell’edificio in virtù del dovere di custodia che grava sul condominio. (in tal senso: Cass., sent. n. 3405 del 9.5.1988; sent. n. 3209/1991 e sent. n. 6856/1993).
Si ricorda che il Legislatore ha predisposto una legislazione volta ad incentivare il risparmio energetico. Secondo la Legge 10/91 le decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio
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