Impianti fotovoltaici dell’edificio condominiale
Altra novità introdotta dalla riforma è l’articolo 1122-bis c.c.
Il primo comma dell’art.1122 –bis c.c. prevede la possibilità per i singoli di realizzare impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva con l’intento di incentivare la realizzazione di impianti privati per l’accesso alle informazioni.
Il secondo comma dell’articolo 1122-bis c.c. consente “l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato”.
Il terzo comma regolamenta il caso in cui la realizzazione di opere previste ai primi due commi crei delle interferenze al godimento delle parti comuni dell’edificio da parte degli altri condomini. La norma prevede che sono necessarie modificazioni alle parti comuni, il condomino interessato deve darne comunicazione all’amministratore indicando “il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi”.
L’ultimo comma dell’articolo 1122-bis c.c. prevede che per la realizzazione di singoli impianti di ricezione televisiva o fotovoltaici, deve essere consentito l’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale ove necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. Il quarto comma, infine, stabilisce anche che non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.
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