Lastrico solare di uso esclusivo

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Lastrico solare di uso esclusivo
Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa per le riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
L’art. 1126 c.c prevede l’ipotesi che il lastrico solare sia nella disponibilità di uno solo dei condomini e non di tutti i condomini, attribuendo il pagamento delle spese di un terzo ai condomini che godono del lastrico in via esclusiva e di due terzi, suddivisi tra gli altri condomini in proporzione alla porzione di piano o al valore del piano, per la funzione di copertura dell’edificio, che esiste, pur in presenza di un uso esclusivo.

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