SCIA,rilascio SCIA, quali sono gli obblighi dell’amministratore?

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SCIA,rilascio SCIA, quali sono gli obblighi dell’amministratore?
Quesito:

Spettabile ANAPIC,
risiedo da maggio scorso, unitamente ad altri condomini, in un immobile di nuova costruzione, nel comune di San Donato Milanese.
Recentemente ho richiesto all’Ufficio tecnico del suddetto Comune, il rilascio del certificato di agibilità per il mio appartamento.
Mi hanno risposto che ciò non era possibile in quanto la documentazione presentata dalla società costruttrice, allegata alla loro richiesta di agibilità, era priva del certificato prevenzione incendi (SCIA rossa) che viene emesso dai Vigili del Fuoco, ai quali tuttora non è pervenuta nessuna richiesta in merito.
Le mie domande sono le seguenti:
Visto che l’edificio è abitato, esistono dei limiti legali entro i quali l’impresa costruttrice debba richiedere il suddetto certificato prevenzione incendi ?
Visto che l’agibilità è richiesta da tutte le banche in caso di eventuale surroga del mutuo ipotecario o di futura vendita dell’appartamento in questione, l’inquilino come può tutelarsi in questi casi e a chi si può rivolgere per sollecitare l’impresa costruttrice?
Quali sono gli obblighi dell’amministratore del condominio?
Faccio presente che l’impresa costruttrice sta terminando gli interni di alcuni appartamenti non ancora venduti.
Cordialmente.

Esperto ANAPIC risponde:

“Posto che sarebbe opportuno in un caso di questo genere vedere quali documenti sono attualmente stati già rilasciati dal costruttore se sono stati effettuati gli atti di compravendita immobiliare, si evidenzia che il regolamento recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativa alla prevenzione degli incendi (D.P.R. n. 151/2011) ha individuato le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, disciplinando la verifica delle condizioni di sicurezza che sono affidate alla competenza dei Vigili del Fuoco.
Di fatto, la normativa riguardante la prevenzione degli incendi è un insieme di norme, applicazioni ed azioni che portano a rendere l’organismo edilizio e/o l’attività produttiva/commerciale/di deposito/ecc. ragionevolmente sicuro rispetto ai rischi derivanti da incendio.
Le attività soggette al rilascio del CPI e quelle soggette sono le 80 dell’elenco di cui all’allegato I del D.P.R. n.151 del 1 agosto 2011. In particolare, per quanto riguarda il condominio sono soggetti a certificazione: “… 74 Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW (validità del C.P.I. 5 anni); 75 Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 (validità del C.P.I. 5 anni); 77 Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m (validità del C.P.I. 10 anni)”
Dal punto di vista pratico si mettono in atto le misure previste dalle norme e dalla valutazione dei rischi d’incendio. Eseguiti i lavori, si richiede al Comando Provinciale Vigili del Fuoco il sopralluogo per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) allegando le certificazioni delle opere eseguite e dei materiali impiegati. Ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi, o messe in atto le misure per le attività non soggette, occorre mantenere in essere le caratteristiche e la funzionalità di quanto realizzato, non dimenticando la continua formazione ed informazione del personale
Normalmente un tecnico iscritto agli Albi Professionali provvede stesura della documentazione tecnica progettuale e si procede con la richiesta di Parere di Conformità Antincendio al Comando Provinciale Vigili del Fuoco. Eseguiti i lavori, il tecnico certifica quanto di sua competenza e si inoltra la richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi.
In un condominio, la responsabilità delle parti comuni e degli impianti è dell’Amministratore che ha l’obbligo di richiedere il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e, nel caso il medesimo sia già stato rilasciato, deve provvedere al rinnovo alla sua scadenza, mantenendo in efficienza le attività e gli impianti e non modificandoli rispetto alla situazione che ha consentito il rilascio del medesimo. In caso contrario deve obbligatoriamente essere richiesto di nuovo il C.P.I. seguendo le procedure codificate.
L’agibilità, invece, è un concetto che deriva dalla disciplina edilizia e indica il rispetto, da parte dell’immobile, delle normative nazionali e locali (regionali, provinciali, comunali) riguardanti le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
Viene richiesto dopo 15 giorni dalla fine dei lavori.
Sarebbe, quindi, di fondamentale importanza, quando si acquista una casa di abitazione, che si verifichi l’esistenza di queste caratteristiche o condizioni, perché esse influiscono in modo determinante sulla stessa utilizzabilità del bene immobile come abitazione: l’acquirente dovrebbe chiedere al venditore-costruttore, fin dal momento della stipula del contratto preliminare e in ogni caso al momento del contratto definitivo di compravendita, che gli venga esibito e consegnato il certificato di agibilità. Tale consegna non è imposta per legge a pena di invalidità del contratto (il contratto invalido è privo di effetti tra le parti), tanto è vero che è ben possibile vendere un immobile privo del certificato e comunque privo delle condizioni di agibilità.
In ogni caso, va sottolineato che il certificato di agibilità non comporta la regolarità tecnico-edilizia dell’immobile realizzato .”

Cordiali saluti

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