Il consiglio di condominio è solitamente costituito da condomini con la finalità di supportare e controllare l’attività dell’amministratore di condominio.
L’istituzione del consiglio di condominio è del tutto facoltativa e può essere prevista dal regolamento di condominio oppure deliberata in assemblea condominiale. Al consiglio di condominio non possono essere affidate attribuzioni proprie dell’assemblea in particolare quelle deliberative. La costituzione del consiglio di condominio è una prassi molto diffusa nei condomini di grandi dimensioni, la legge n. 220/12 è intervenuta istituzionalizzando tale organo (ultimo comma art. 1130-bis c.c.) prevedendo espressamente che l’assemblea condominiale possa nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno 12 unità immobiliari.
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