Tabelle millesimali-
Buongiorno, vorrei porre il seguente quesito:
” Amministro un condominio costruito intorno agli anni 60, abbiamo sempre seguito il criterio di riparto secondo le tabelle millesimali passate dal precedente amm.re, ad oggi mi si presenta un condomino (in quanto deve vendere), che mi fa notare che la tabella millesimale della sola proprietà generale è diversa dalla tabella originaria degli atti notarili fatti a suo tempo ed inoltre alcuni box sono stati scorporati dall’appartamento non indicandoci nulla in merito ai millesimi, mentre rimangono invariate le tabelle di riscaldamento e ascensore. A questo punto come mi posso comportare? In automatico senza delibera assembleare posso incaricare un professionista per il rifacimento della sola tabella proprietà generale, oppure devo convocare un assemblea straordinaria? Ci deve essere l’unanimità che approvi oppure mi bastano i 2/3 ? ”
ESPERTO ANAPIC RISPONDE:
Sarebbe utile verificare, utilizzando anche i verbali assembleari, se nel corso degli anni è intervenuta una precedente modifica delle tabelle millesimali.
In ogni caso, la materia delle tabelle millesimali è disciplinata dall’articolo 69 delle D.A. del codice civile: “I valori proporzionali delle singole unita’ immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all‘ unanimita’.
Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unita’ immobiliari, e’ alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unita’ immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo e’ sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.”
Secondo il novellato articolo 69 delle D.A. del codice civile, quindi, i valori espressi nelle tabelle millesimali “possono essere rettificati e modificati all’unanimità”: la revisione e la modifica, in questo caso, è prevista quando non vi siano variazioni o errori.
La regola generale, tuttavia, prevede due eccezioni: le tabelle possono essere modificate anche nell’interesse di un solo condomino e con un numero di voti che rappresenti la maggioranza prevista dall’articolo 1136, 2° comma, del codice civile (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio) quando i valori millesimali siano conseguenza di un errore o per le mutate condizioni dell’immobile (in conseguenza ad esempio di sopraelevazione, di incremento di superfici o o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari) per più di un quinto del valore proporzionale dell’unità di un singolo condomino.
Il costo della modifica della tabella sarà a carico di chi ha dato luogo alla variazione.”
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