Regolamento e ripartizione spese condominiali
REGOLAMENTO E RIPARTIZIONE SPESE CONDOMINIALI
Sul regolamento di condominio art. 5 c’è scritto quanto segue: In
deroga all’art. 1123 c.c, si conviene che la società venditrice degli
app.ti, superati i 3 anni di gestione, (dove veniva esonerata dalle
spese condominiali per gli app.ti sfitti o invenduti), pagherà in misura ridotta nella quota del 30%, le spese ordinarie sugli app.ti invenduti.
Non è specificato sul regolamento la differenza dei millesimi per
arrivare ai 1.000 a chi devono essere imputati , oppure, se le spese
devono essere ripartite non sui 1000 millesimi ma sul totale che in
questo caso sono 725,84. ”
Come mi comporto?
ESPERTO ANAPIC RISPONDE:
Innanzitutto una clausola di questo genere può
essere contenuta solo in un atto di rogito o in un regolamento di natura contrattuale. L’articolo 1123 del codice civile, infatti, stabilisce che la
ripartizione delle spese generali per la conservazione ed il godimento delle parti comuni, per la prestazione dei servizi comuni e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono ripartite fra i condomini in misura proporzionale ai loro millesimi di proprietà “salvo diversa convenzione”: le parti, pertanto, possono stabilire, conconsenso unanime, di ripartire le spese suddette con criteri diversi da quelli legali, inserendo un’apposita clausola di esonero dalle spese, a favore della ditta costruttrice. Si sottolinea anche, che secondo un indirizzo giurisprudenziale costante, che l’esonero non può avere una durata superiore ai primi due anni finanziari del condominio, a decorrere dalla data del primo atto di compravendita. Infatti, in caso di durata illimitata dell’esonero, questa pattuizione deve ritenersi vessatoria per il consumatore/acquirente e quindi bisognevole della c.d. seconda firma ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ. per espressa accettazione. Per quanto riguarda il riparto delle spese, nel periodo di validità della clausola, queste saranno ripartite sui condomini che non beneficiano dell’esenzione”.