CPI SOSTITUITO DA SCIA ANTINCENDIO
QUESITO
Buongiorno,
ho delle domande in merito al CPI:
a) nelle more del CPI, posso utilizzare l’autorimessa?
b) se l’amministratore di condominio non richiede CPI, posso io come singolo richiederlo e rivalermi sul condominio?
Cordialmente
ESPERTO ANAPIC RISPONDE:
1) Premettendo che ora il CPI è stato sostituito dalla SCIA antincendio e che sono cambiati i parametri di obbligo di SCIA dai 9 posti auto della normativa precedente ai minimo 300 MQ di parcheggio coperto secondo il D.Lgs 151/11, la responsabilità, se il garage è SPROVVISTO di autorizzazione vigili del fuoco, va analizzata sotto i vari aspetti. Non conoscendo l’esatta situazione del condominio in oggetto le illustro a grandi linee la situazione .
1) Il venditore non poteva fare l’atto di vendita se non esisteva il C.P.I., a meno di una particolare situazione che si verifica quasi sempre: il venditore HA CHIESTO IL RILASCIO DEL C.P.I., e i vigili del fuoco SONO IN MORA, ossia hanno superato i tempi massimi per rilasciare tale certificato. In tale caso, ossia NELLE MORE DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, è consentito comunque aprire l’autorimessa;
2) I proprietari dei singoli posti auto non hanno alcuna responsabilità del mancato rilascio del certificato di prevenzione incendi, e quindi POSSONO OCCUPARE E USARE L’AUTORIMESSA, a condizione che ci si trovi NELLE MORE DEL RILASCIO DEL C.P.I.; nel caso in cui invece i vigili abbiano ancora tempo per rilasciare tale certificato, NON E’ CONSENTITO USARE L’AUTORIMESSA;
3) L’Amministratore di condominio deve vigilare affinché l’autorimessa venga usata o con un regolare C.P.I., oppure NELLE MORE DEL RILASCIO DEL C.P.I.
In sintesi:
– E’ colpa dell’Amministratore se permette l’uso dell’autorimessa quando NON SI E’ ANCORA NELLE MORE DEL RILASCIO DEL C.P.I.;
– E’ colpa dei proprietari se usano l’autorimessa quando NON SI E’ ANCORA NELLE MORE DEL RILASCIO DEL C.P.I.;
– E’ colpa del venditore se effettua rogiti notarili quando NON SI E’ ANCORA NELLE MORE DEL RILASCIO DEL C.P.I.
Essendo la responsabilità in capo al costruttore/venditore, prima, e dell’amministratore, poi, il singolo condomino non rischia alcuna sanzione. In ogni caso nulla vieta al singolo condomino di recarsi dai Vigili del Fuoco e chiedere un’eventuale procedura per richiederlo personalmente esponendo i costi al condominio. Costituirebbe maggior punto di forza informare gli altri condomini e discuterne in assemblea.
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