Revoca e nomina Amministratore di Condominio
Quesito:
Avrei il seguente quesito da sottoporre alla Vs cortese attenzione :
L’Amministratore di condominio ha dato le dimissioni ( mettendolo a verbale) in seguito alle insistenti richieste di spiegazioni sulle spese generali indicate a Bilancio ( in questo caso consuntivo 2015)
L’assemblea è stata sciolta perché l’amministratore non ne ha più voluto sapere nulla dicendo però di rimanere in carica fino al 278.02.2015 per portare a compimento ( si pensa) l’ultimazione dei lavori straordinari deliberati precedentemente.
NON ha però proceduto con l’approvazione della nomina / riconferma dell’amministratore , né tanto meno con l’approvazione del bilancio preventivo 2016.
Ha però detto verbalmente ai condomini di procedere comunque con il pagamento della prima rata del bilancio preventivo ( sebbene proprio le spese di cancelleria, telefonia, etc etc sono state la causa scatenante del dissenso e della discussione e successivamente nemmeno spiegate né tanto meno giustificate dall’amministratore stesso che si era addirittura rifiutato ).
L’amministratore in questo caso viene considerato in prorogazio, giusto? ( il suo eventuale termine di mandato sarebbe stato il 29.11.2015, ma lui dando le dimissioni ha allungato verbalmente il suo termine fino al 28.02.15).
– Lui a mio avviso ha allungato altrimenti non seguendo i lavori straordinari avrebbe dovuto rinunciare al suo 3 % sui lavori, giusto?
In questo lasso di tempo ( limbo tra le dimissioni ed il termine pratico del suo operato) i condomini possono NON ritenersi obbligati a pagare nessun acconto visto che NON è stato approvato il bilancio di previsione, bensì contestato ?
In questo lasso di tempo possono NON pagare il compenso dell’amministratore ,ma solo eventuali spese accessorie e urgenti , dimostrate e dimostrabili se sostenute in nome e per conto del Condominio? Giusto?
In questo lasso di tempo I condomini possono chiedere all’amministratore di convocare un’assemblea per la nomina del nuovo amministratore ( pagandogli il disturbo?) od eventualmente decidere di convocare essi stessi un’assemblea per nominare il nuovo Amm.?
Possono agire in questi modi o devono rivolgersi ad altra figura che decida per loro?
Ringraziandovi, porgo cordiali saluti.
ESPERTO ANAPIC RISPONDE:
Innanzitutto l’amministratore che dà le proprie dimissioni dovrebbe, comunque, far proseguire i lavori dell’assemblea condominiale che, ricordiamo, è diretta dal presidente e non dall’amministratore.
In ogni caso, dalle dimissioni, l’amministratore non può più operare in nome e per conto del condominio. Il nuovo articolo 1129 del codice civile, infatti, stabilisce che l’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni dell’amministratore delibera in ordine alla nomina del suo sostituto. Non è più prevista, quindi, la “prorogatio” e l’amministratore non ha diritto ad ulteriori compensi, ma deve adoperarsi per consegnare la documentazione inerente al condominio al suo sostituto e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi condominiali.
La mancata approvazione del bilancio preventivo 2016 e del relativo riparto spese comporta che l’amministratore non possa richiedere le relative rate condominiali ai singoli condomini o, per essere più precisi, l’amministratore potrebbe richiedere il pagamento, ma se il condomino non adempie alla obbligazione, l’amministratore non può ottenere una ingiunzione di pagamento da parte del Giudice.
Nel caso in esame, l’amministratore dimissionario dovrebbe provvedere alla convocazione di una nuova assemblea per la sua sostituzione. In mancanza, almeno due condomini, che rappresentino un sesto dei millesimi, seguendo quanto disposto dall’articolo 66 delle Disposizioni di Attuazione del codice civile, possono richiedere la convocazione dell’assemblea con all’ordine del giorno la nomina del nuovo amministratore.
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