Tabelle millesimali, calcolo, revisione, ripartizione delle spese:
Quesito:
In maggio 2015 durante l’assemblea condominiale ho fatto mette sull’ordine del giorno la questione millesimi.
Credo ci siano delle vere e proprie discordanze nel calcolo. Premetto che sono stati fatti dallo studio della mia vicina di casa che ha l’appartamento sotto di me, identico per metrature ma io con terrazzo lei con giardino e porticato. La differenza sostanziale sta nei box. Ovvero io ho un box di 28 mq lei di circa 60 mq poiché ha anche la lavanderia.
Inoltre mi ritrovo a pagare di più rispetto altri condomini che abitano al piano terra con appartamenti di metrature più grandi e giardini. Sono quella con millesimi più alti e non abbiamo l’ascensore.
Mi sono rivolta ad un geometra per chiedere consiglio il quale mi ha riferito che ci potrebbero essere delle anomalie ma per avere la certezza deve rifare tutti i calcoli che ovviamente dovrei pagare solo io (anche se molti altri condomini hanno visto le differenze e sono interessati a capire meglio ma chiaramente non tirano fuori nulla). L’unico problema è che l’amministratore dice che per far rivalutare le tabelle millesimali ci vuole l’unanimità quindi c’é il rischio che spendo soldi e alla fine di tutto alcuni si oppongano a far sistemare le cose.
L’amministratore stesso si era impegnato, a farmi un prospetto approssimativo delle eventuali spese, per capire realmente se c’era una netta differenza o si parlava di pochi euro e quindi non valeva la pena fare tutto questo trambusto.
Quindi volevo avere informazioni sulle reali condizioni di richiesta, e se è vero che basta solo un singolo condomino ad opporsi per mandare all’aria tutto.
ESPERTO ANAPIC RISPONDE:
“Le tabelle millesimali rappresentano un rapporto di valore che consiste nella quantificazione della relazione che intercorre tra ciascuna singola unità immobiliare e la somma di tutte le singole unità immobiliari che sono presenti nel condominio.
Le tabelle vengono calcolate utilizzando dei “coefficienti di differenziazione” stabiliti da appositi documenti ministeriali e tengono conto di vari parametri: ad esempio pertinenze, destinazione d’uso, esposizione in relazione agli agenti atmosferici, esposizione in relazione alla viabilità, ascensore, altezza dal suolo, etc.
La nuova formulazione dell’articolo 69 delle Disposizioni di Attuazione del codice civile, continua a non stabilire quale sia il quorum di approvazione delle tabelle millesimali. Stabilisce solamente che i valori possono essere rettificati o modificati all’unanimità.
Tuttavia, l’articolo appena citato statuisce anche che i valori delle tabelle possono essere modificati o rettificati nell’interesse di un solo condomino (con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136 del codice civile) quando i valori determinati in una tabella sono conseguenza di un errore o quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino.
L’articolo 69 delle Disposizioni di Attuazione del codice civile, infine, prescrive anche che le spese della procedura di revisione vanno ripartite tra tutti i condomini secondo le quote determinate o corrette, se si versa nella prima ipotesi dell’articolo (rettifica o modifica all’unanimità), oppure gravano su chi ha determinato la causa di revisione nel caso in cui la modifica sia richiesta da un solo condomino”.
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