Divisorio tra appartamenti contigui
quesito
Due appartamenti con giardino confinanti all’interno di un condominio, sono divisi da una rete metallica , uno dei due proprietari ha deciso senza alcun parere dei condomini ne dell’amm.re , di affiancare alla rete metallica un divisorio di legno a sue spese . Vorrei sapere se era possibile fare tutto ciò e soprattutto anche senza chiedere alcun parere agli altri condomini e/o all’amm.re. Il regolamento condominiale non si esprime in merito. Volevo far notare che la struttura in legno sembra tra l’altro anche fissa.
Attendo vs. gentile riscontro, grazie
ESPERTO ANAPIC RISPONDE:
Dal quesito non si evince se i giardini in questione sono privati o se sono porzioni di giardino condominiale concesso in uso esclusivo.
In ogni caso, possiamo dire che la nuova formulazione dell’articolo 1122 c.c. prevede che “1. Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. 2. In ogni caso e’ data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea”
Dalla formulazione appena riportata si evince che non è richiesta l’approvazione dell’assemblea condominiale per autorizzare l’intervento.
Nel caso in esame, il vicino di giardino, se il regolamento di condominio nulla prevede e nulla viene detto negli atti di rogito notarile, potrebbe fare riferimento al regolamento comunale per capire se l’intervento effettuato richiede apposita autorizzazione dell’ufficio competente e se sono previste distanze particolari da rispettare rispetto al confine tra le due proprietà.”