Prevenzione degli infortuni-Cass. 23 gennaio 2012 n. 85
In materia di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro è sempre responsabile ex. art. 2087 c.c. dell’infortunio occorso al lavoratore sia quando ometta di adottare idonee misure protettive sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente; non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l’imprenditore dall’eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l’esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri di abnormità, in opinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, essendo necessaria a tal fine una rigorosa dimostrazione dell’indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro e, con essa, dall’estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere.
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