Cass. civ., 12 luglio 2012 n. 11841.
L’amministratore di condominio, in virtù dei poteri riconosciutigli dagli artt. 1130-1131, primo comma, c.c. può promuovere una lite senza la necessità di una preventiva deliberazione assembleare al fine di ottenere il rispetto del regolamento di condominio(nella specie, la controversia riguardava il divieto previsto dal regolamento di parcheggiare nel comune cortile).