Opere abusive e nullità della delibera condominiale.
E’ possibile che un’opera abusiva sia deliberata dalla collettività condominiale.
Ad es. la trasformazione dei locali sottotetti in vani abitabili, con autorizzazione e collegamento ai servizi primari comuni (acqua, luce, gas, scarichi fognari etc.);
Nel caso di specie, la delibera condominiale adottata determina un illecito edilizio, in violazione delle norme contenute nello strumento urbanistico in vigore, risultando affetta da nullità assoluta per illeceità dell’oggetto. Pertanto, la delibera medesima non potrà considerarsi valida neppure per effetto di successivo condono edilizio, poiché, in base ai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, la sua illeceità (e conseguente nullità) va verificata con riferimento alle norme edilizie in vigore al momento della sua approvazione .