A proposito di sistemi centralizzati per la ricezione televisiva….

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A proposito di sistemi centralizzati per la ricezione televisiva…

I “sistemi centralizzati (…) per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini” costituiscono “parti comuni” ai sensi dell’art. 1117 cod. civ..

Questo significa, in buona sostanza, che l’amministratore è tenuto ad intervenire per far eseguire le manutenzioni ordinarie e le piccole riparazione delle antenne televisive.

La fonte di tale obbligo è l’art. 1130, nn. 2), 3) e 4), cod. civ., che impone all’amministratore di:

  • disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei  condomini,
  • erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni,
  • compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio.

Tutto questo porta a concludere che, se l’impianto condominiale di ricezione radiotelevisiva ha qualche malfunzionamento, per effetto del quale uno o più condomini non riescono a vedere tutti i canali televisivi, l’amministratore deve intervenire, senza necessità di passaggio assembleare e senza che gli altri condomini possano eccepire o lamentare alcunché.

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