Installazione impianto fotovoltaico condominiale e del singolo condomino
Quesito :
Il Condomino Tizio ha richiesto di poter installare i pannelli fotovoltaici per poterne usufruire personalmente usufruendo del tetto condominiale.
Il tetto è un bene comune nel regolamento non viene menzionato nulla, quanti millesimi occorrono per l’approvazione?
C.C. art. 1122 C.C. 2 comma : “ E’ consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del Condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.”
Esperto ANAPIC risponde:
Occorre fare chiarezza e tenere ben distinte due ipotesi diverse: l’impianto fotovoltaico condominiale e l’impianto fotovoltaico del singolo condomino.
Nel primo caso, trova applicazione l’art. 1120, secondo comma, cod. civ., ai sensi del quale l’assemblea può deliberare l’installazione dei pannelli sul tetto con la maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio.
“Tradotto” in numeri: 50% + 1 dei condomini presenti in assemblea e 500/1.000.
Nel secondo caso, le norme di riferimento sono gli artt. 1122 bis cod. civ. e l’art. 1102 cod. civ..
Secondo il primo di tali articoli,
“È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali”.
L’art. 1102 cod. civ. recita: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa”
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