Revoca Amministratore –
Revoca Amministratore
Buongiorno,
Sono stato contattato da un condominio di 12 unità per un preventivo. Il mandato del’ Amministratore scade alla fine dell’anno.
I condomini si lamentano della poca presenza e il mancato monitoraggio dei lavori.
Lo vorrebbero sollevare dall’incarico.
Come procedere in merito?
ESPERTO ANAPIC RISPONDE:
Qui di seguito i profili strettamente tecnico-giuridici della fattispecie:
- l’amministratore è revocato dall’assemblea [art. 1129, undicesimo comma, cod. civ.], la quale vi provvede con il voto favorevole della maggioranza dei condomini presenti alla riunione, che siano titolari di almeno 500/1.000 [art. 1136, quarto comma, cod. civ.];
- la revoca può avvenire in qualsiasi momento;
- è necessario che venga convocata un’assemblea straordinaria avente all’o.d.g. la revoca dell’amministratore in carica;
- tale assemblea deve essere convocata dallo stesso amministratore;
- se questi non vi provvede spontaneamente, trova applicazione l’art. 66, primo comma, Disp. att. cod. civ., ai sensi del quale l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea se gliene viene fatta richiesta da almeno due condomini, titolari di almeno 1/6 del valore dell’edificio. I quali, in caso di inerzia dell’amministratore, possono provvedere autonomamente alla convocazione;
- una volta che l’assemblea è stata ritualmente convocata e – nel rispetto dei quorum costitutivi previsti per legge – si è riunita, non resta che deliberare la revoca dell’amministratore in carica:
- l’amministratore uscente deve essere sostituito da uno nuovo. La cui nomina non deve necessariamente avvenire nella stessa assemblea.
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