Vendita appartamento e spese condominiali
Su un appartamento è stata fatta dal Giudice un’azione revocatoria in data luglio 2017, in quanto pare che l’appartamento sia stato venduto da una società poi dichiarata fallita per sottrarre beni.
Ora per quanto riguarda le spese condominiali da luglio sono in capo alla società in liquidazione che è ritornata in possesso dell’appartamento, ma la signora a cui è stata fatta l’azione revocatoria non vuole pagare le spese per il periodo gennaio/luglio in quanto sostiene che essendo tornato l’appartamento di proprietà della società in fallimento, tutte le spese sono in capo a loro in quanto è come se lei non fosse mai stata proprietaria. La stessa poi mi chiede se può farsi rivalere sulle spese condominiali da Lei pagate nel periodo in cui era proprietaria.
Mi puo’ chiarire come devo comportarmi??
Esperto ANAPIC risponde:
La questione è complessa e delicata.
La tesi, su cui la condomina che ha subito l’azione revocatoria basa la propria posizione [l’appartamento sarebbe “tornato (…) di proprietà della società in fallimento”] non sembra condivisibile.
Se, infatti, è vero che l’accoglimento dell’azione revocatoria “sottrae” l’immobile all’acquirente del medesimo a favore della massa dei creditori, è altrettanto vero – questa la posizione della più autorevole giurisprudenza – che “l’accoglimento dell’azione revocatoria in materia fallimentare (…) in favore del disponente fallito non determina alcun effetto restitutorio né, tantomeno, un effetto traslativo a favore della massa dei creditori, ma comporta la inefficacia relativa dell’atto rispetto alla massa dei creditori, rendendo il bene trasferito assoggettabile all’esecuzione concorsuale, senza peraltro caducare, ad ogni altro effetto, l’atto di alienazione nei confronti dell’acquirente” (così Cass. SS.UU. 23.4.2009 n. 9660. In senso conforme, Cass. Cass. 31.8.2005 n. 17590 e 15.9.2004 n. 18573).
Le parole “senza peraltro caducare, ad ogni altro effetto, l’atto di alienazione nei confronti dell’acquirente” sembrano avere un “peso” e una portata dirimenti.
Sembra, infatti, di poter concludere che l’accoglimento della revocatoria non produce alcun effetto sulla qualifica di condomino in capo a chi ha acquistato il bene dal soggetto poi fallito.
Se così è, e cioè se l’acquirente del bene diventa condomino con l’acquisto e resta tale anche dopo l’azione revocatoria, la conclusione è che egli è tenuto a farsi carico delle spese condominiali.