Fondo condominiale

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Fondo condominiale

Quesito:

 

Nel condominio esiste un fondo per eventuali spese future, ora un condomino che ha venduto casa mi chiede di quantificare la quota di Sua competenza in quanto vorrebbe che l’acquirente riconoscesse tale quota.

Vorrei sapere se l’amministratore è tenuto a quantificare tale cifra e se effettivamente il venditore può chiedere al compratore tale quota.

 

ESPERTO ANAPIC RISPONDE:

 

L’obbligo dell’amministratore di fornire l’informazione sul fondo non è espressamente codificato, ma la sua esistenza si ricava dal fatto che ai sensi dell’art. 1130, primo comma, n. 9) cod. civ. l’amministratore deve “fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso”.

La logica di questa disposizione è evidente: chi acquista un’unità immobiliare deve essere messo in condizione di conoscere la situazione di debiti e crediti relativi a quell’unità.

Ciò, anche alla luce della solidarietà che l’art. 63 disp. att. cod. civ. pone a carico del condomino entrante.

E’, pertanto, evidente che tale condomino entrante deve essere informato dell’esistenza di una posizione sostanzialmente creditoria – in cui tale condomino entrante subentra – nei confronti del condominio.

Si chiede anche “se effettivamente il venditore può chiedere al compratore tale quota”.

La risposta è senz’altro affermativa: la cosa rientra nell’ambito della libertà di agire dei contraenti, i quali possono pattuire ciò più ritengono opportuno in ordine ai diritti disponibili.

 

 

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