L’Authority ha infatti confermato il parere n. 19/2021 emesso il 14 gennaio e ha ribadito che i dati personali riferiti all’appartenenza ad associazioni private o ad altra organizzazione comunque definita, rientrano fra le categorie particolari di dati cui il regolamento e il codice sulla privacy riservano le più elevate garanzie nel caso in cui siano idonei a rivelare le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale delle persone. L’appartenenza alle associazioni è dunque un dato sensibile sicchè le Associazioni di categoria dovranno adottare quelle misure di sicurezza di grado superiore per trattare i dati degli associati e per proteggerli, come si trattasse di dati sanitari.Le grandi Associazioni, che operano su territorio nazionale, dovranno anche considerarsi obbligate come dispone l’art 37 n. 3 del Regolamento europeo 16/679, a nominare un Data Protection Officer (D.P.O.) in quanto rientreranno inevitabilmente nella categoria dei titolari che effettuano quei trattamenti su “larga scala” ai sensi dell’art. 9 GDPR. Non solo, l’implicazione del provvedimento va ad incidere anche nella gestione del dato dell’Associato, che dovrà essere tenuto in sicurezza sia internamente all’Associazione, sia esternamente rispetto alle eventuali comunicazioni a terzi soggetti quali fornitori o partner commerciali.
ANAPIC quindi NON renderà pubblici i dati dei propri associati e tutelerà gli stessi dalle intrusioni di terzi, fermo restando che continua ad avere vigore l’obbligo, per l’amministratore, di affiggere sul condominio una targa che lo identifichi, di rendere noto ai condomini che ne fanno richiesta, se sia assicurato e con chi e, in generale, tutti gli obblighi di legge. Ovviamente i singoli associati potranno disporre dei propri dati sensibili nel modo che ritengono più opportuno.