Alla cortese attenzione degli Amministratori di Condominio iscritti ad ANAPIC
La presente per richiamare la Vostra attenzione sulla “tematica Amianto” e gli obblighi vigenti in capo agli amministratori di condominio.
Oltre a ciò informarVi dell’esistenza di una specifica convenzione stipulata dalla presidenza con figure specializzate che operano nel settore, convenzione di cui i Condomini potranno avvalersi se necessario.
AZIONI
La Presidenza invita quindi tutti gli Amministratori associati a verificare le proprie esigenze in merito al tema e, laddove sprovvisti di report d’indagine e/o di protocollo di gestione M.C.A. e nomina di Responsabile Rischio Amianto, di contattare ANAPIC per avviare la procedura prevista dalla convenzione.
RICHIEDI IL CONTATTO : segreteria@anapic.it
Come anticipato impresa specializzata potrà eseguire in tempi rapidi sopralluogo, prelievo ed analisi di campioni, compilazione di report d’indagine evidenziando la presenza/assenza di passività ambientali. Laddove fosse conclamata la presenza di M.C.A. i Condomini dovranno dar seguito alla notifica in ATS e supportati da tecnici specializzati valuteranno le opzioni più adatte alla gestione più consona nel rispetto delle norme di sicurezza per gli occupanti ed il rispetto per l’ambiente.
IN ALLEGATO LOCANDINA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO WEBINAR DEL 19 MAGGIO – 2 CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI IN BASE AL DISPOSTO dm 140 /2014
NOTA :
Obblighi
Fin dall’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 06/09/94 gli amministratori devono verificare l’eventuale presenza di Manufatti Contenenti Amianto (M.C.A.) presso le strutture da loro gestite mediante l’esecuzione di un’indagine ambientale condotta da personale in possesso di comprovate competenze.
A fronte dell’esito dell’indagine ambientale condotta può scaturire la necessità che il Condominio si adoperi affinché sia organizzato un sistema documentale/operativo di gestione dei Materiali Contenenti Amianto.
Laddove si evidenzi la presenza di M.C.A. il Condominio è sostanzialmente tenuto a dar luogo a tutte le attività previste dal D.M. 06/09/94 così come recepite e declinate dal Piano Regionale Amianto della Lombardia (D.G.R. 8/1526 del 22/12/05), ed in particolare:
Vi ricordiamo che non procedere in tal senso è pericoloso per la salute delle persone e può avere risvolti penali per l’amministratore di condominio.